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ARMI: licenza di porto d'armi per tiro a volo

 

Circolare 14 febbraio 1998 n° 559/C.3159-10100
G.U. n° 48 del 27.02.1998 - Titolari di licenza porto di fucile per tiro a volo.

"..........i titolari di licenza di Porto d'Armi lunghe a fuoco con canna ad anima liscia di cui la L.323/69 (tiro a volo) possono portare il tipo di arma oggetto dell'autorizzazione, trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. (I titolari di trasporto delle armi per uso sportivo di cui l'Art. 3 L. 25 marzo 1986 n°85 possono esclusivamente trasportare le armi lunghe o corte espressamente catalogate sportive, i titolari di Carta Verde possono trasportare tutte le armi comuni da sparo e sportive.)


CIRCOLARE 19 luglio 1997, n. 5591C.5692­10089(4).

Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo ­ parere del Consiglio di Stato ­ applicabilità.


Oggi la licenza di porto d'armi per tiro a volo è spesso erroneamente chiamata licenza di porto d'armi sportivo. Essa ha validità di sei anni e permette il trasporto di tutte le armi detenute o comodate sull'intero territorio Italiano per giusto motivo quale gare, riparazioni, esercitazioni di tiro, ecc.. Permette oltremodo di acquistare armi, munizioni e polveri per ricarica ed inoltre di portare l'arma per tiro a volo sui campi abilitati. (Per i poligoni di TSN non serve licenza di porto d'armi al loro interno, quindi la licenza in oggetto serve solo al trasporto verso essi). La licenza infatti è un vero e proprio porto d'armi solo per poter usare i fucili a canna liscia per l'esercizio del tiro a volo.



 

  • data 2023